AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995, n. 114 del 18 maggio 1995 e n. 167 del 19 luglio 1995). Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento 1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operativita', sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede: a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima; b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unita', ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996; (( c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 )) (( gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e )) (( di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli )) (( interventi per il sostegno delle attivita' di riconversione e )) (( ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi )) (( compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per )) (( consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo )) (( degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali )) (( che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla )) (( sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata )) (( nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 24 del )) (( 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, e' ripartito per il )) (( 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e )) (( degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il )) (( restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli )) (( anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrera' valutare il )) (( piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali )) (( interessati al risanamento della gestione, articolato in un )) (( triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli )) (( investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della )) (( percentuale del 30 per cento potranno essere considerate )) (( situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del )) (( territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessita' di )) (( particolari interventi a sostegno delle attivita' di )) (( riconversione e ristrutturazione. )) (( 2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, )) (( lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, )) (( in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale )) (( n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a )) (( favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei )) (( territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo )) (( unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato )) (( con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. )) (( 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di )) (( pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette )) (( somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a )) (( ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle gia' )) (( versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti )) (( contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede )) (( al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire )) (( 160 miliardi. Per le )) (( stesse finalita' alle societa' cooperative costituite da )) (( lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle )) (( compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di )) (( cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. )) 3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresi' agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione: a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996; c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonche' ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime System and Safety System", indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996. 4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unita' da diporto e da pesca, di quelle di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, nonche', limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unita' mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle unita' adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.
Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 3 e 4 del D.L. n. 6/1990 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonche' dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unita' per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unita', fino al limite massimo di 650, e' riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993. 1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenti del porto di Genova, nonche' ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonche' quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni. 2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 e' valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997. 3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennita' contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unita' per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovra' interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessita' operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonche' i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilita' nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili. 5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 e' valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 6. A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5, i lavoratori delle compagnie portuali ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. I termini, i criteri, le modalita' per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificita' del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, e del tesoro. 7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, nonche' quelle di cui all'art. 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. 8. Fino al 31 dicembre 1992 non e' consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilita' dei lavoratori portuali tra porti. Il lavoratore che beneficia dell'indennita' di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale. 8-bis. E' consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senze onere per lo Stato". "Art. 4. - 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, e' nominato un commissario liquidatore ed e' stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di: a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine; b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi; c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica. 2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del Collegio e' scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri e' nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilita' indicata al comma 1, lettera c). 3. A decorrere dal 1 gennaio 1993, la gestione di liquidazione e' assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato puo' avvalersi del personale di cui all'art. 1, comma 2. 5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore e' tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale. 6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2. 7. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi e' assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi. 8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)'. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dei commi 6 e 9 dell'art. 1 del D.L. n. 237/1995 (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, era il seguente: "6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennita' contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonche' dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres gia' in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari. 7-8 (Omissis). 9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unita', ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed e' rimborsato dall'lNPS su conforme rendicontazione. Qualora gli inteventi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali". Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 22 agosto 1995, n. 348, in corso di conversione in legge, i cui commi 6 e 9 dell'art. 1 sostituiscono, con identica formulazione, i commi 6 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge non convertito. - Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 103/1983 (Misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti) e' il seguente: "Art. 2. - Qualora i lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui all'articolo precedente, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, risultino eccedenti rispetto ai programmi di cui al terzo comma dell'articolo stesso, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, coloro che debbano fruire del pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggior eta' e della maggiore anzianita' contributiva, tra gli interessati che ne hanno fatto domanda. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino, alla scadenza del termine di presentazione stabilito nel sesto comma del precedente art. 1, inferiori ai predetti programmi, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal sesto comma dell'art. 1, deve essere obbligatoriamente collocato in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore eta' e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nei programmi di cui al terzo comma del medesimo art. 1. In ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica ai lavoratori di eta' inferiore ai 55 anni con anzianita' contributiva inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la forma previdenziale di appartenenza. Al lavoratore posto in pensionamento anticipato spetta, alla data del pensionamento o dal primo giorno del mese successivo alla stessa, secondo quanto previsto dagli ordinamenti degli istituti previdenziali, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo massimo di cinque anni, comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di eta' valido per la cessazione dal servizio o di quaranta anni di contributi previdenziali. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva sono a carico dello Stato. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione per la disoccupazione. All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la spesa complessiva di lire 70.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di 15.000 milioni per l'anno 1983, di 12.000 milioni per l'anno 1984, di 16.000 milioni per l'anno 1985, di 16.500 milioni per l'anno 1986 e di 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta ripartizione potra' essere modificata in sede di legge finanziaria per gli anni predetti". - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), e' il seguente: "1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali: a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni; b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni; c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268; d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223; e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni; f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni; g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni; h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni ed integrazioni; i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi". - Il testo dell'art. 21 della medesima legge n. 84/1994, come sostituito dall'art. 3, comma 13, del D.L. 22 agosto 1995, n. 348, in corso di conversione in legge, e' il seguente: "Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate: a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995; c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono. 3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali. 4. Le societa' derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari. 5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le societa' costituite dai soci delle compagnie. 6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa. 7. Le autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.". - Il testo della legge n. 171/1973, recante: "Interventi per la salvaguardia di Venezia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 dell'8 maggio 1973. - Il testo del D.P.R. n. 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1978. - Il testo dell'art. 14 della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e' il seguente: "Art. 14. - 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma: a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di personale; b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive. 2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. 3. Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale". - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b), e c, sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a), del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'art. 7-bis che lo stesso dipendente puo' consegnare al nuovo datore di lavoro". - Il testo della legge n. 739/1983 recante: "Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985. - Il testo degli articoli 143, 144 e 224 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e' il seguente: "Art. 143 (Nazionalita' dei proprietari di navi italiane). - Rispondono ai requisiti di nazionalita richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli artt. 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati: a) a cittadini italiani; b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private; c) a societa' relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle societa' in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle societa' in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonche' la maggioranza dei sindaci e i direttori generali. Nel caso di societa' costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani. Restano salve le disposizioni previste dagli artt. 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea". "Art. 144 (Stranieri e societa' equiparati). - Per motivi di interesse nazionale il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto emanato di concerto, con il Ministro per il tesoro e con quello per l'industria, artigianato e commercio, equiparare ai cittadini e alle societa' di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e societa' costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonche' societa' costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa". "Art. 224 (Riserva di cabotaggio e del servizio marittimo). - Il cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonche' il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiaggie sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali". - Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 296/1990 (Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856; in materia di benefici alle imprese armatoriali), e' il seguente: "Art. 1. - 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitivita' delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno cosi' liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unita' contemplata dalla legge stessa: a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unita' equivalente di proprieta' non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua; b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori; c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per prino armamento effettivamente sostenuti e documentati. 2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unita'. Tale importo sara' ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unita'. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sara' disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unita', con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234. 3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE. 4. La vendita all'estero o la perdita dell'unita' entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comportera' la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234".