AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione,  che  di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10,
17  marzo  1995,  n.  80,  e  19  maggio  1995,  n.  179".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  65
del 18 marzo 1995, n. 114 del 18 maggio 1995 e n. 167 del  19  luglio
1995).
                               Art. 1.
                       Provvedimenti a favore
                del settore portuale e dell'armamento
  1.  Per  far  fronte  alle  ulteriori esigenze e per consentirne la
piena  operativita',  sono  autorizzati,  in  favore  della  gestione
commissariale  del  fondo  gestione  istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione, limiti di  impegno  decennali  di  lire  25
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25
miliardi  per  l'anno  1996  e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni,  per  gli
anni  medesimi,  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1995,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione.
  2.  A  valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui  al comma 1, il
commissario liquidatore, anche mediante la contrazione  di  ulteriori
mutui,  con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1990, n. 58, provvede:
    a)  alla  copertura  dei  maggiori  oneri,  valutati  in  lire 90
miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo  1990,  n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 237, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi,
di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  6  aprile  1983,  n.  103,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a
favore  degli  enti   previdenziali,   al   cui   rimborso   provvede
direttamente la gestione commissariale medesima;
    b)  alla  proroga  per  l'anno 1995 del beneficio di integrazione
salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 237, nel limite di milleottocento  unita',  ivi  compresi  i
dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma
1,  della  legge  28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e,
qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al  30  giugno
1996;
(( c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28       ))
(( gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e   ))
(( di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli       ))
(( interventi per il sostegno delle attivita' di riconversione e   ))
(( ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi     ))
(( compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per ))
(( consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo     ))
(( degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali ))
(( che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla  ))
(( sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata ))
(( nella    Gazzetta Ufficiale    - 1a serie speciale - n. 24 del  ))
(( 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, e' ripartito per il   ))
(( 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e ))
(( degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il ))
(( restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli ))
(( anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrera' valutare il      ))
(( piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali         ))
(( interessati al risanamento della gestione, articolato in un     ))
(( triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli   ))
(( investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della       ))
(( percentuale del 30 per cento potranno essere considerate        ))
(( situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del ))
(( territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessita' di  ))
(( particolari interventi a sostegno delle attivita' di            ))
(( riconversione e ristrutturazione.                               ))
((    2-bis.    Per le medesime finalita' di cui al comma 2,       ))
(( lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS,  ))
(( in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale  ))
(( n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a       ))
(( favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei       ))
(( territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo  ))
(( unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato   ))
(( con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.    ))
(( 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di   ))
(( pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette  ))
(( somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ))
(( ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle gia'  ))
(( versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti ))
(( contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede   ))
(( al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire  ))
(( 160 miliardi. Per le                                            ))
(( stesse finalita' alle societa' cooperative costituite da        ))
(( lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle   ))
(( compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di ))
(( cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.        ))
  3.  A  valere  sulle  medesime  risorse  di  cui  al comma 1, anche
mediante le modalita' di cui al comma 2, il  commissario  liquidatore
provvede  altresi'  agli interventi, valutati in complessive lire 100
miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
    a) di un contributo  equivalente  all'importo  complessivo  delle
ritenute  a  titolo  di  acconto operate nell'anno 1995 nei confronti
della gente di  mare  ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    b)  di  un  contributo  mensile  per  il  periodo di imbarco, non
superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun  allievo
ufficiale  di  macchina  e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre
1996;
    c) di un contributo pari agli oneri connessi  alla  frequenza  ai
corsi,  compreso  vitto  e  alloggio, resi obbligatori dalla legge 21
novembre 1985,  n.  739,  nonche'  ai  corsi  per  la  formazione  di
personale   di   bordo   polivalente   e  ai  corsi  di  preparazione
all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema  globale  marittimo
di  soccorso  e  di  sicurezza,  denominato  "GMDSS - Global Maritime
System and Safety System", indetti entro  la  medesima  data  del  31
dicembre 1996.
  4.  I  benefici  di  cui  al  comma  3 sono previsti per le imprese
armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di  navi  italiane
ai  sensi  degli  articoli  143 e 144 del codice della navigazione in
relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera  nazionale,  con
esclusione  delle  unita'  da  diporto  e  da  pesca,  di  quelle  di
proprieta' dello Stato o di enti pubblici, nonche', limitatamente  al
contributo  di cui al comma 3, lettera a), delle unita' mercantili in
servizio di cabotaggio per il quale sia operante la  riserva  di  cui
all'articolo  224  del  codice della navigazione, ovvero in regime di
convenzione con lo Stato e, limitatamente ai  contributi  di  cui  al
comma  3,  lettere a) e b), delle unita' adibite ai servizi portuali.
Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti
alla gestione, per ciascun  anno  solare,  anche  in  base  ad  altre
disposizioni  di  legge e, complessivamente, non possono superare per
ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1  del
decreto-legge  18  ottobre  1990,  n.  296, convertito dalla legge 17
dicembre 1990, n. 383.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo degli articoli 3  e  4  del  D.L.  n.  6/1990
          (Soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e
          dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi  portuali),  e'
          il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Al  fine  di completare il processo di
          adeguamento  delle  dotazioni  organiche  dei  porti   alle
          effettive  necessita' dei traffici marittimi, in favore dei
          lavoratori e dei dipendenti delle compagnie  e  dei  gruppi
          portuali,   ivi   compresi   quelli  delle  compagnie  ramo
          industriale e carenanti del porto di  Genova,  nonche'  dei
          dipendenti   del   Fondo   gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti  portuali  e
          delle   aziende   dei   mezzi   meccanici,  il  termine  di
          applicazione  del  beneficio  di   cui   all'art.   9   del
          decreto-legge  17  dicembre  1986,  n. 873, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 13  febbraio  1987,  n.  26,  e'
          differito  al  31  dicembre 1992 nel limite di 1.500 unita'
          per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500  per  il  1992.  Una
          quota  delle  suddette 4.000 unita', fino al limite massimo
          di 650, e' riservata per il triennio medesimo al  personale
          degli  enti  portuali  e delle aziende dei mezzi meccanici.
          Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro
          il 31 dicembre 1992, tale termine  viene  prorogato  al  31
          dicembre 1993.
             1-bis.  Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti
          delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi  quelli
          delle  compagnie  ramo  industriale  e carenti del porto di
          Genova, nonche' ai lavoratori e ai  dipendenti  degli  enti
          portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai
          fini    della    maturazione    dei    requisiti   per   il
          prepensionamento, i contributi figurativi  del  periodo  di
          servizio  militare,  nonche'  quelli relativi ai periodi di
          cassa integrazione guadagni.
             2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del  comma
          1  e'  valutato  in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire
          126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per  l'anno
          1992   e   lire   432   miliardi  complessivamente  per  il
          quinquennio 1993-1997.
             3. Gli oneri accessori conseguenti  alla  corresponsione
          del   trattamento  di  fine  rapporto  e  delle  indennita'
          contrattuali  collegate  alla  cessazione  anticipata   del
          servizio  sono  valutati  in lire 108 miliardi per il 1990,
          lire 72 miliardi per il 1991 e lire  108  miliardi  per  il
          1992.
             4.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 1, il
          termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del
          decreto-legge 17 dicembre 1986,  n.  873,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  febbraio  1987, n. 26, e'
          differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000
          unita' per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio
          non cumulabile con qualsiasi altro trattamento  integrativo
          a  carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se
          non utilizzato pienamente entro il citato  termine  del  31
          dicembre  1991,  viene  prorogato al 31 dicembre 1992. Esso
          dovra' interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi
          comprese le compagnie  ramo  industriale  e  carenanti  del
          porto  di  Genova,  in  eccedenza  rispetto  alle dotazioni
          organiche dei singoli porti e comunque nei limiti  numerici
          previsti  dalle  stesse  dotazioni  organiche.  Al  fine di
          sopperire  alle fluttuanti necessita' operative degli scali
          nazionali il Ministro della marina mercantile determina con
          proprio decreto il numero massimo delle giornate  di  cassa
          integrazione    guadagni    straordinaria    da   assegnare
          annualmente ad ogni singolo porto,  nonche'  i  criteri  in
          base  ai  quali  le  compagnie  o  gruppi,  entro il numero
          massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo  la
          massima  flessibilita'  nell'utilizzo di dette giornate nel
          corso dell'anno, con apposite verifiche mensili.
             5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4
          e' valutato in lire 40 miliardi  per  ciascuno  degli  anni
          1990 e 1991.
             6. A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi
          di  cui  al  comma 5, i lavoratori delle compagnie portuali
          ivi compresi quelli  delle  compagnie  ramo  industriale  e
          carenanti  del  porto  di Genova, vengono assoggettati alla
          normativa generale della cassa integrazione prevista  dalla
          legge  20  maggio  1975,  n.  164. I termini, i criteri, le
          modalita'  per  l'applicazione  di  detto  beneficio,   che
          dovranno   tener  conto  della  specificita'  del  settore,
          saranno determinati con decreto del Ministro  della  marina
          mercantile,  da  emanarsi  entro  il  31  dicembre 1991, di
          concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  del  bilancio e della programmazione economica, e
          del tesoro.
             7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992  le
          disposizioni  di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge
          9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  7  marzo 1989, n. 85, nonche' quelle di cui all'art.
          12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
             8.  Fino al 31 dicembre 1992 non e' consentito procedere
          alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi
          portuali  ed  eventuali  maggiori  esigenze  dei   traffici
          dovranno  essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilita'
          dei  lavoratori  portuali  tra  porti.  Il  lavoratore  che
          beneficia  dell'indennita'  di  cassa integrazione ai sensi
          del  comma  4  cessa  dal  beneficio  qualora  rifiuti   di
          accettare la nuova sistemazione occupazionale.
             8-bis. E' consentito ai lavoratori delle compagnie e dei
          gruppi  portuali,  che  non  maturano  i  requisiti  per il
          prepensionamento entro il 31  dicembre  1992,  il  recupero
          volontario delle marche contributive relative al periodo di
          occasionalato, senze onere per lo Stato".
             "Art.  4.  - 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, con  decreto  del  Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  della marina
          mercantile, e' nominato un commissario  liquidatore  ed  e'
          stabilito  il  relativo  compenso.  Il commissario resta in
          carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:
               a)  svolgere  tutte  le   operazioni   relative   agli
          adempimenti  in  scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi
          gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
          gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
          Dovadola fino al predetto termine;
               b)  provvedere alla redazione del conto consuntivo del
          Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;
               c) provvedere alla accensione dei mutui  previsti  dal
          comma  7, il cui importo affluisce ad apposita contabilita'
          speciale aperta presso la Tesoreria centrale  dello  Stato,
          intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo e'
          inserito  nella  tabella  A  allegata alla legge 29 ottobre
          1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le  disposizioni
          che regolano il sistema di tesoreria unica.
             2.   La  vigilanza  sulla  gestione  liquidatoria  viene
          esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri,
          di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato e uno del  Ministero  della
          marina  mercantile.  Con  decreto del Ministro della marina
          mercantile, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  si
          provvede  alla  nomina  dei componenti del collegio e viene
          fissata  la  misura  del  compenso   annuo   spettante   ai
          componenti  medesimi.  Il presidente del Collegio e' scelto
          tra  i  funzionari  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro.  Per  i  restanti  membri e' nominato un supplente.
          L'onere connesso al funzionamento degli  organi  fa  carico
          alla contabilita' indicata al comma 1, lettera c).
             3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  la gestione di
          liquidazione e' assunta dall'Ispettorato generale  per  gli
          affari   e  per  la  gestione  del  patrimonio  degli  enti
          disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge
          4 dicembre 1956, n. 1404.
             4.  Ai  fini  della  prosecuzione  delle  operazioni  di
          liquidazione  il  predetto  Ispettorato  puo' avvalersi del
          personale di cui all'art.  1, comma 2.
             5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore e'
          tenuto a presentare  all'Ispettorato  generale  di  cui  al
          comma  3  tutti  gli  atti  e  la  documentazione  previsti
          dall'art.  3  della  legge  4  dicembre  1956,   n.   1404,
          unitamente ad una relazione del collegio sindacale.
             6.  Entro  la  stessa  data  del  31  marzo  1993  cessa
          dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.
             7. Per l'attuazione del presente decreto e'  autorizzata
          la  contrazione  di  mutui con le sezioni di credito per le
          opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI,  anche  in  deroga  ai
          rispettivi  statuti,  in  ragione  di lire 550 miliardi per
          ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite  di  lire  650
          miliardi  per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per
          capitale ed interessi e' assunto a carico dello  Stato  con
          rimborso  dal  1  gennaio  dell'anno successivo a quello di
          stipula dei mutui stessi.
             8. All'onere derivante dall'ammortamento  dei  mutui  di
          cui  al  comma  7,  valutato in lire 90 miliardi per l'anno
          1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992,  si  provvede
          mediante   utilizzo  delle  proiezioni  dello  stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1990-1992,  al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro    per    l'anno    1990,    all'uopo    utilizzando
          l'accantonamento 'Norme per il rinnovamento della  gestione
          degli    istituti    contrattuali    lavoratori    portuali
          (ammortamenti mutui)'.
             9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Il  testo  dei  commi  6  e 9 dell'art. 1 del D.L. n.
          237/1995 (Interventi urgenti a favore del settore  portuale
          e  marittimo),  non  convertito in legge per decorrenza dei
          termini  costituzionali,  era  il  seguente:  "6.   L'onere
          connesso   alla  corresponsione  del  trattamento  di  fine
          servizio e delle indennita' contrattuali e del  trattamento
          di  fine  rapporto  relativi  al pensionamento anticipato a
          favore, rispettivamente, dei lavoratori  e  dei  dipendenti
          delle  compagnie  e gruppi portuali, nonche' dei lavoratori
          dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di  Porto  Torres
          gia' in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa
          carico  alla  gestione  di  cui  al  comma 5. A tal fine il
          commissario  liquidatore  del  Fondo   provvede,   con   le
          modalita'  di  cui  all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio
          1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo  1990,  n.  58,  alla  contrazione di un mutuo per un
          importo pari a lire 91 miliardi.  Le  disposizioni  di  cui
          all'art.  3,  comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983,
          n. 103,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          maggio  1983, n. 230, e le successive disposizioni relative
          alla corresponsione delle competenze dovute  ai  dipendenti
          delle  compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al
          solo trattamento di fine rapporto.  L'onere  connesso  alle
          competenze  di  fine  servizio  dei  dipendenti  dagli enti
          portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici  e'  a  carico
          della  gestione del Fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei
          piani triennali di esodo di cui al comma  2,  limitatamente
          agli  enti  portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non
          abbiano  gli  accantonamenti  in  termini  finanziari.   Le
          competenze  di  cui  al presente comma, ivi comprese quelle
          gia'  corrisposte  a  tale  titolo,  non  sono  soggette  a
          rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
             7-8 (Omissis).
             9.   Il  beneficio  di  integrazione  salariale  di  cui
          all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n.
          370, convertito dalla legge 5 novembre  1992,  n.  428,  e'
          concesso  nell'anno  1994  nel  limite  di  ulteriori 1.800
          unita',  ivi  compresa  la  regolazione   delle   eccedenze
          dell'anno  1993.  Detto  beneficio,  qualora non utilizzato
          pienamente nell'anno  1994,  viene  prorogato  fino  al  30
          giugno  1995.  Il relativo onere e' a carico della gestione
          del Fondo di cui al comma 5 ed e' rimborsato  dall'lNPS  su
          conforme  rendicontazione.  Qualora  gli  inteventi  di cui
          all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge  n.  370  del
          1992,  risultino non conformi alla normativa comunitaria in
          materia, il Governo attiva le  procedure  per  il  recupero
          delle  somme  erogate  alle  compagnie  e  gruppi portuali,
          unitamente ai relativi interessi legali".
             Detto  decreto  e'  stato  sostituito dal D.L. 22 agosto
          1995, n. 348, in corso di conversione in legge, i cui commi
          6 e 9 dell'art. 1 sostituiscono, con identica formulazione,
          i commi 6 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge non convertito.
             - Il testo dell'art. 2  del  D.L.  n.  103/1983  (Misure
          urgenti  per  fronteggiare  la  situazione nei porti) e' il
          seguente:
             "Art. 2. - Qualora i lavoratori che hanno presentato  la
          domanda  di  pensionamento  anticipato  nel  termine di cui
          all'articolo precedente, in possesso dei requisiti previsti
          dal medesimo  articolo,  risultino  eccedenti  rispetto  ai
          programmi  di  cui  al terzo comma dell'articolo stesso, il
          Ministro della marina  mercantile  individua,  con  proprio
          decreto,   coloro  che  debbano  fruire  del  pensionamento
          anticipato, seguendo il criterio della maggior eta' e della
          maggiore anzianita' contributiva, tra gli  interessati  che
          ne hanno fatto domanda.
             Nel  caso  in cui le domande di pensionamento anticipato
          risultino,  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione
          stabilito  nel sesto comma del precedente art. 1, inferiori
          ai predetti programmi, il Ministro della marina  mercantile
          individua,  con  proprio  decreto,  il  personale  che,  in
          possesso dei requisiti previsti dal sesto  comma  dell'art.
          1, deve essere obbligatoriamente collocato in pensionamento
          anticipato, seguendo il criterio della maggiore eta' e fino
          al   raggiungimento   dei   limiti  numerici  indicati  nei
          programmi di cui al terzo comma del  medesimo  art.  1.  In
          ogni  caso  il pensionamento anticipato obbligatorio non si
          applica ai lavoratori di eta'  inferiore  ai  55  anni  con
          anzianita' contributiva inferiore ai 30 anni, qualunque sia
          l'ente o la forma previdenziale di appartenenza.
             Al  lavoratore posto in pensionamento anticipato spetta,
          alla data del pensionamento o dal  primo  giorno  del  mese
          successivo  alla  stessa,  secondo  quanto  previsto  dagli
          ordinamenti degli istituti previdenziali, il trattamento di
          pensione sulla base dell'anzianita' contributiva  aumentata
          di   un  periodo  massimo  di  cinque  anni,  comunque  non
          superiore alla differenza tra la data  di  risoluzione  del
          rapporto   o   di  cancellazione  dai  ruoli  e  quella  di
          raggiungimento del limite di eta' valido per la  cessazione
          dal   servizio   o   di   quaranta   anni   di   contributi
          previdenziali.
             I contributi assicurativi per l'aumento  dell'anzianita'
          contributiva sono a carico dello Stato.
             Il  trattamento  di pensione di cui al presente articolo
          non  e'   compatibile   con   le   prestazioni   a   carico
          dell'assicurazione per la disoccupazione.
             All'onere  derivante  dall'applicazione del quarto comma
          del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87,
          con  la  spesa  complessiva  di  lire  70.500  milioni,  da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione del Ministero della
          marina mercantile in ragione di 15.000 milioni  per  l'anno
          1983,  di 12.000 milioni per l'anno 1984, di 16.000 milioni
          per l'anno 1985, di 16.500 milioni per  l'anno  1986  e  di
          11.000  milioni  per  l'anno 1987. La suddetta ripartizione
          potra' essere modificata in sede di legge  finanziaria  per
          gli anni predetti".
             -  Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 84/1994
          (Riordino della legislazione in materia  portuale),  e'  il
          seguente:
             "1.  Ai  fini  della  presente legge sono organizzazioni
          portuali:
               a) il Provveditorato al porto di Venezia,  di  cui  al
          regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla
          legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed
          integrazioni;
               b)  il  Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui
          al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936,
          n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;
               c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di  cui  alla
          legge 14 novembre 1961, n. 1268;
               d)  il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui
          alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
               e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di  cui  alla
          legge  9  luglio 1967, n. 589 e successive modificazioni ed
          integrazioni;
               f) l'Ente autonomo del porto di Savona,  di  cui  alla
          legge  1  marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed
          integrazioni;
               g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli,  di  cui
          al  decreto-legge  11  gennaio  1974, n. 1, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  1974,  n.  46,   e
          successive modificazioni ed integrazioni;
               h)  le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9
          ottobre  1967,  n.  961  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni;
               i)  i  consorzi  costituitisi  nei  porti di Bari e di
          Brindisi".
             - Il testo dell'art. 21 della medesima legge n. 84/1994,
          come sostituito dall'art. 3, comma 13, del D.L.  22  agosto
          1995,  n.  348,  in  corso  di  conversione in legge, e' il
          seguente:
             "Art. 21 (Trasformazione in societa' delle  compagnie  e
          gruppi  portuali).  -  1. Le compagnie ed i gruppi portuali
          entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una  o  piu'
          societa' di seguito indicate:
               a)  in  una societa' secondo i tipi previsti nel libro
          quinto, titoli V e VI, del codice civile,  per  l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
               b)  in  una  societa' o una cooperativa secondo i tipi
          previsti nel libro  quinto,  titoli  V  e  VI,  del  codice
          civile,  per  la  fornitura  di  servizi,  ivi comprese, in
          deroga all'art. 1 della legge 23  ottobre  1960,  n.  1369,
          mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;
               c)  in  una societa' secondo i tipi previsti nel libro
          quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente  lo  scopo
          della  mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
             2. Scaduto il termine di cui al comma  1  senza  che  le
          compagnie  ed  i  gruppi  portuali  abbiano provveduto agli
          adempimenti di cui al  comma  6,  le  autorizzazioni  e  le
          concessioni   ad   operare  in  ambito  portuale,  comunque
          rilasciate, decadono.
             3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1  hanno
          l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative
          costituite  su  iniziativa dei membri delle compagnie o dei
          gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nonche'  di  assumere  gli  addetti  alle
          compagnie  o  gruppi  alla  predetta  data.  Le  societa' o
          cooperative  di  cui  al comma 1, devono avere una distinta
          organizzazione operativa e separati organi sociali.
             4. Le societa' derivanti dalla trasformazione  succedono
          alle  compagnie  ed  ai gruppi portuali in tutti i rapporti
          patrimoniali e finanziari.
             5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai  dipendenti
          addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
          che  non  siano  transitati  in  continuita' di rapporto di
          lavoro nelle nuove societa' di cui  al  comma  1,  e'  data
          facolta'  di  costituirsi  in imprese ai sensi del presente
          articolo. Alle societa' costituite da  addetti  si  applica
          quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le  societa'
          costituite dai soci delle compagnie.
             6. Entro la data di cui al comma 1, le  compagnie  ed  i
          gruppi  portuali  possono  procedere,  secondo la normativa
          vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
          porti viciniori, anche al fine di costituire nei  porti  di
          maggior  traffico  un  organismo  societario  in  grado  di
          svolgere attivita' di impresa.
             7. Le autorita' portuali nei porti  gia'  sedi  di  enti
          portuali   e   l'autorita'  marittima  nei  restanti  porti
          dispongono la  messa  in  liquidazione  delle  compagnie  e
          gruppi  portuali  che  entro  la data del 18 marzo 1995 non
          abbiano adottato la delibera di trasformazione  secondo  le
          modalita'  di  cui  al  comma  1  ed effettuato il deposito
          dell'atto per l'omologazione al competente  tribunale.  Nei
          confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli
          interventi  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettera c), del
          decreto-legge 13 luglio 1995,  n.    287,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  343.
             8.   Continuano   ad   applicarsi,  sino  alla  data  di
          iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti  delle
          compagnie  e  gruppi  portuali  che  abbiano  in  corso  le
          procedure di  trasformazione  ai  sensi  del  comma  6,  le
          disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti
          il  funzionamento  degli  stessi,  nonche'  le disposizioni
          relative  alla  vigilanza  ed   al   controllo   attribuite
          all'autorita'   portuale,  nei  porti  gia'  sedi  di  enti
          portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.".
             - Il testo della legge n. 171/1973, recante: "Interventi
          per  la  salvaguardia  di  Venezia",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 117 dell'8 maggio 1973.
             -  Il  testo  del  D.P.R. n. 218/1978 (Testo unico delle
          leggi sugli interventi nel mezzogiorno) e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29
          maggio 1978.
             -   Il   testo  dell'art.  14  della  legge  n.  49/1985
          (Provvedimenti per il credito alla  cooperazione  e  misure
          urgenti  a  salvaguardia  dei livelli di occupazione) e' il
          seguente:
             "Art. 14.  -  1.  Possono  essere  ammesse  ai  benefici
          previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate
          negli  articoli  successivi, le cooperative appartenenti al
          settore di produzione e lavoro che,  oltre  a  possedere  i
          requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:
               a)   siano   costituite   da   lavoratori  ammessi  al
          trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da
          imprese per le quali siano stati adottati  i  provvedimenti
          previsti  dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5
          dicembre 1978, n. 787, e dal D.L. 30 gennaio 1979,  n.  26,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 3
          aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte
          a procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n.
          267,  oppure  licenziati  per   cessazione   dell'attivita'
          dell'impresa o per riduzioni di personale;
               b)  realizzino  in  tutto  o  in parte la salvaguardia
          dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di  cui  alla
          precedente  lettera  a)  mediante l'acquisto, l'affitto, la
          gestione anche parziale delle aziende stesse o  di  singoli
          rami  d'azienda  o di gruppi di beni della medesima, oppure
          mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.
             2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui  al
          presente  articolo,  le  quali  abbiano  in  gestione anche
          parziale le  aziende,  possono  esercitare  il  diritto  di
          prelazione nell'acquisto delle medesime.
             3.  Le  cooperative  possono  altresi'  associare  altri
          lavoratori  in   cassa   integrazione   guadagni,   nonche'
          personale  tecnico e amministrativo in misura non superiore
          al 20 per cento e persone giuridiche,  anche  in  deroga  a
          norme  di  legge  o  di statuto interno che le regolano, in
          misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale".
             -  Il  testo  dell'art.  23  del  D.P.R.   n.   600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) e' il seguente:
             "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).  -
          Gli  enti  e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate
          nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  597,  e  le
          persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
          dell'art.  51  di detto decreto o imprese agricole, i quali
          corrispondono compensi e altre somme  di  cui  all'art.  46
          dello  stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente,
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
          di acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
               a)   sugli  emolumenti  comunque  denominati,  esclusi
          quelli indicati alle successive  lettere  b),  e  c,  sulle
          pensioni  e  sulla parte imponibile delle indennita' di cui
          al  terzo  comma  dell'art.  48  del  predetto  D.P.R.   29
          settembre  1973,  n. 597, corrisposti in ciascun periodo di
          paga,  con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste  negli  articoli  15  e  16  del  detto
          decreto  rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
          agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
          sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di
          avervi diritto e ne indichi la misura;
               b)  sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
               c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi   ad   anni
          precedenti  con  i  criteri  di cui all'art. 13 del decreto
          indicato  nella  precedente  lettera  a),  intendendo   per
          reddito  complessivo  netto l'ammontare globale dei redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
               d) sulla parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
             I soggetti indicati nel primo  comma  devono  effettuare
          entro   due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le ritenute operate sugli  emolumenti  di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti di cui alla lettera b) dell'art.  47 del decreto
          indicato  nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto delle sole  detrazioni  d'imposta  gia'  applicate  a
          norma della lettera a), del secondo comma.
             Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle persone fisiche che esercitano arti e  professioni  ai
          sensi   dell'art.    49  del  decreto  indicato  nel  comma
          precedente, quando corrispondono per prestazioni di  lavoro
          dipendente  compensi e altre somme deducibili ai fini della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
             Per le pensioni e per le indennita'  di  fine  rapporto,
          corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
          o  per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro,
          gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
          soggetti, ferma  restando,  nel  caso  di  convenzione,  la
          responsabilita' solidale del datore di lavoro.
             Per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente  che  importano
          prestazioni di attivita'  lavorativa  e  corresponsione  di
          emolumenti  per  una sola parte dell'anno, sugli emolumenti
          corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino  a  concorrenza
          dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo
          delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.  917,  e  all'importo  delle  detrazioni,
          rapportate   al   periodo  di  lavoro  nell'anno,  previste
          nell'art. 13 del  medesimo  testo  unico,  alle  condizioni
          stabilite  nella  lettera a) del secondo comma del presente
          articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica  con
          le   aliquote  corrispondenti  agli  scaglioni  di  reddito
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  computando
          anche le somme non assoggettate a ritenuta.
             Ai   fini   dell'applicazione   della   ritenuta   sugli
          emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma
          si  tiene  conto  anche  delle  somme  corrisposte,   delle
          ritenute  operate  e  delle detrazioni effettuate nel corso
          del  precedente  rapporto  di   lavoro   intrattenuto   dal
          dipendente  nello stesso periodo di imposta ed indicate nel
          certificato di cui al comma 2 dell'art. 7-bis che lo stesso
          dipendente puo' consegnare al nuovo datore di lavoro".
             - Il testo della legge n.  739/1983  recante:  "Adesione
          alla   convenzione  del  1978  sulle  norme  relative  alla
          formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
          alla guardia, adottata a Londra il 7  luglio  1978,  e  sua
          esecuzione"  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985.
             - Il testo degli articoli 143,  144  e  224  del  codice
          della  navigazione,  approvato  con  R.D. 30 marzo 1942, n.
          327, e' il seguente:
             "Art.  143  (Nazionalita'  dei   proprietari   di   navi
          italiane).   -   Rispondono  ai  requisiti  di  nazionalita
          richiesti per l'iscrizione nelle matricole o  nei  registri
          indicati  dagli  artt.  146 e 148 le navi che appartengono,
          per una quota superiore a dodici carati:
               a) a cittadini italiani;
               b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
               c) a societa' relativamente alle quali sia riscontrata
          dall'Amministrazione della marina mercantile  e  da  quella
          dei  trasporti,  rispettivamente  per  le navi per le quali
          venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della
          navigazione interna, la prevalenza di  interessi  nazionali
          negli  organi  di  amministrazione  e  di  direzione  e, se
          costituite all'estero, si trovino nelle condizioni  di  cui
          agli  articoli  2505  e  2506  del codice civile ed abbiano
          nello  Stato  il   rappresentante   legale   o   vi   siano
          rappresentate da persona munita di procura institoria.
             Agli  effetti  della lettera c) del precedente comma, la
          prevalenza  degli  interessi  nazionali  negli  organi   di
          amministrazione  e  di  direzione  si considera sussistente
          quando sono cittadini italiani:   nelle  societa'  in  nome
          collettivo,  la  maggioranza  dei  soci;  nelle societa' in
          accomandita, la  maggioranza  dei  soci  accomandatari;  e,
          nelle  societa'  per  azioni,  a responsabilita' limitata e
          cooperative, la maggioranza degli amministratori,  tra  cui
          il  presidente  e  l'amministratore  delegato,  nonche'  la
          maggioranza dei sindaci e i direttori generali. Nel caso di
          societa'   costituite   all'estero,    le    persone    che
          rappresentano  stabilmente la societa' nel territorio dello
          Stato devono essere cittadini italiani.
             Restano salve le disposizioni previste dagli artt.  7  e
          221  del  trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica
          europea".
             "Art. 144  (Stranieri  e  societa'  equiparati).  -  Per
          motivi  di  interesse nazionale il Ministro dei trasporti e
          della navigazione puo', con decreto  emanato  di  concerto,
          con il Ministro per il tesoro e con quello per l'industria,
          artigianato  e  commercio,  equiparare  ai cittadini e alle
          societa'  di  cui   al   precedente   articolo,   stranieri
          domiciliati  o  residenti  nella Repubblica da oltre cinque
          anni  e  societa'  costituite  nella  Repubblica,  che  non
          abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonche'
          societa'  costituite  all'estero,  le  quali  abbiano nella
          Repubblica la sede  dell'amministrazione  ovvero  l'oggetto
          principale dell'impresa".
             "Art.   224   (Riserva  di  cabotaggio  e  del  servizio
          marittimo).  - Il cabotaggio tra i porti della  Repubblica,
          nonche' il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle
          spiaggie  sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia
          diversamente stabilito da convenzioni internazionali".
             -  Il  testo  dell'art.   1   del   D.L.   n.   296/1990
          (Interpretazione  e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n.
          234, e 5 dicembre 1986, n.   856; in  materia  di  benefici
          alle imprese armatoriali), e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12
          della  legge  14  giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad
          accrescere  la  competitivita'  delle  imprese  armatoriali
          nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non
          appartenenti  alla  CEE, nell'osservanza delle regole sulla
          concorrenza vigenti nell'ambito della stessa  CEE,  saranno
          cosi' liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave
          o altra unita' contemplata dalla legge stessa:
               a)  nel  caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il
          differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della
          bandiera e riguardanti in particolare  il  trattamento  dei
          marittimi  e  il  regime fiscale delle imprese, rispetto ai
          costi di esercizio di unita' equivalente di proprieta'  non
          italiana  battente  bandiera  di  convenienza,  determinato
          dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
               b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12,  comma
          1, entro il valore di due mute di contenitori;
               c)  nel  caso  dell'art.  12, comma 2, entro l'importo
          delle spese ed oneri  per  prino  armamento  effettivamente
          sostenuti e documentati.
             2.   I   benefici   di   cui   al   comma  1,  anche  se
          complessivamente   considerati,   non   potranno   comunque
          superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per
          unita'. Tale importo sara' ragguagliato al valore di cambio
          attribuito  alla  moneta  italiana alla data della consegna
          dell'unita'. La liquidazione del contributo  corrispondente
          ai  predetti  benefici  sara'  disposta,  dopo l'entrata in
          esercizio  dell'unita',  con  decreto  del  Ministro  della
          marina  mercantile  ai  sensi  dell'art. 10, comma 4, della
          legge 14 giugno 1989, n. 234.
             3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma
          2 possono essere concesse solo per casi  specifici,  previa
          autorizzazione della Commissione CEE.
             4.  La vendita all'estero o la perdita dell'unita' entro
          il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno
          i presupposti  di  esso,  comportera'  la  sospensione  del
          pagamento,  e la decadenza dal diritto a percepire la parte
          residua,  fermo  restando  il  disposto di cui all'art. 11,
          commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
             5. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  12,
          comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234".